Sez. L, Sentenza n. 7822 del 19/07/1995 (Rv. 493330 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Esecuzione - Adibizione a mansioni diverse - Ammissibilità - Condizioni - Trasferimento di sede - Divieto - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
La reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato può essere eseguita, nel rispetto dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, anche mediante l'adibizione a mansioni diverse da quelle svolte precedentemente, quando, a norma dell'art. 2103 cod. civ., la nuova destinazione del lavoratore sia giustificata da ragioni tecniche, organizzative e produttive rigorosamente comprovate, e sempreché le diverse mansioni siano, quantomeno, equivalenti a quelle precedentemente esercitate, non comportino comunque una dequalificazione professionale o una diminuzione della retribuzione, siano compatibili con le attitudini e la capacità tecnico lavorativa del soggetto, non determinino una maggiore usura del dipendente, in relazione alla sua età ed allo stato di salute, fermo restando, peraltro, che il trasferimento di sede del dipendente reintegrato, presupponendo la preventiva ammissione di questi nella prestazione della precedente attività lavorativa in ottemperanza al comando giudiziale, può concretizzarsi solo successivamente alla reintegrazione del lavoratore nel medesimo luogo di lavoro dal quale era stato allontanato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)