Sez. L, Sentenza n. 2229 del 13/03/1997 (Rv. 502986 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Disposta ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Trasferimento del lavoratore - Previa reintegrazione nell'originario posto di lavoro - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Il datore di lavoro, anche dopo che, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, sia stata giudizialmente ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore precedentemente licenziato, non può validamente esercitare nei suoi confronti i poteri di autorganizzazione, disponendone il trasferimento, fin quando non abbia dato attuazione alla reintegrazione, richiamandolo in servizio presso l'originario posto di lavoro. (Nella specie la sentenza impugnata, pur riconoscendo la facoltà del datore di lavoro di esercitare il potere di trasferimento in sede di reintegrazione, aveva ritenuto l'illegittimità in concreto del trasferimento perché giustificato sulla base della assegnazione ad altro lavoratore del posto occupato dal lavoratore licenziato; la S.C. l'ha confermata, correggendone la motivazione sulla base del principio enunciato - pur rilevando che la definitività delle scelte organizzative conseguenti al licenziamento restano condizionate all'esito del relativo giudizio di impugnazione - e del rilievo che il lavoratore aveva diritto alla retribuzione oggetto della sua domanda quale effetto della sentenza di reintegrazione alternativo rispetto al ripristino del rapporto sul piano effettuale).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)