Sez. 5, Sentenza n. 13504 del 15/09/2003 (Rv. 566855 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE | Al domicilio fiscale del defunto ovvero nel luogo da lui indicato nell'atto avente ad oggetto l'immobile sottoposto ad INVIM - Legittimità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE
L'avviso di accertamento intestato al contribuente deceduto è validamente notificato al suo domicilio fiscale (o nel luogo da lui indicato nell'atto avente per oggetto il bene immobile sottoposto ad INVIM) tutte le volte in cui gli eredi non abbiano dato comunicazione all'ufficio, ai sensi dell'art. 65.2 del d.P.R. n. 600 del 1973, delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, ovvero tutte le volte in cui, pur in mancanza di tale comunicazione, l'ufficio sia comunque a conoscenza della circostanza della morte del contribuente (nel qual caso la notifica è efficacemente effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi stessi nell'ultimo domicilio del defunto).
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 600 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)