Sez. 3, Sentenza n. 12292 del 15/02/2007 Ud. (dep. 23/03/2007) Rv. 236137 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Sentenza di proscioglimento di primo grado - Ricorso per cassazione del pubblico ministero per vizi di motivazione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme eliminatrici del potere di appello del pubblico ministero - Conseguenze - Conversione del ricorso in appello.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione, proposto dal pubblico ministero per vizi di motivazione della sentenza di proscioglimento di primo grado, deve essere qualificato come atto di appello, per gli effetti retroattivi derivanti dalla sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007 dichiarativa dell'illegittimità delle disposizioni della L. n. 46 del 2006, che avevano eliminato il potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte territoriale per lo svolgimento del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)