Sez. 5, Sentenza n. 25010 del 31/05/2006 Ud. (dep. 19/07/2006) Rv. 234165 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Conversione in appello - Trasmissione degli atti alla Corte di appello - L. n. 46 del 2006 - Adempimenti conseguenti - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"
Alla conversione del ricorso immediato per cassazione in appello proposto avverso la sentenza di proscioglimento segue, secondo quanto previsto dall'art. 569 comma terzo cod. proc. pen., la trasmissione degli atti alla Corte di appello che, in forza della previsione della disciplina transitoria della L. n. 46 del 2006 che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, è tenuta a dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, a cui è comunque riservata la possibilità di proporre ricorso per cassazione a norma dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 3, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)