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Sez. 5, Sentenza n. 41306 del 15/10/2008 Ud. (dep. 05/11/2008) Rv. 241601 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Rinnovazione ai sensi dell'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen. disposta su istanza proposta dalla parte non appellante - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241601-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

È legittima la decisione con cui il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., su richiesta della parte non appellante, in quanto trattandosi di nuove prove sopravvenute o scoperte successivamente al giudizio di primo grado, alla richiesta di rinnovazione è legittimata ciascuna delle parti, ivi compresa quella non appellante, la quale può avere interesse, attraverso l'espletamento della prova, a rafforzare la validità della precedente pronuncia favorevole, sempre che non si tratti di prova vietata dalla legge o manifestamente superflua o irrilevante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)