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Sez. L, Sentenza n. 1971 del 26/03/1984 (Rv. 434046 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - COLLEGIO MEDICO PREVISTO DALL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - ATTIVITÀ - NATURA - GIUDIZIO ESPRESSO DA DETTO COLLEGIO MEDICO - VERIFICA - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESPERIMENTO DI UNA CONSULENZA TECNICA AL RIGUARDO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434046-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - COLLEGIO MEDICO PREVISTO DALL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - ATTIVITÀ - NATURA - GIUDIZIO ESPRESSO DA DETTO COLLEGIO MEDICO - VERIFICA - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESPERIMENTO DI UNA CONSULENZA TECNICA AL RIGUARDO - AMMISSIBILITÀ.*

L'attività del collegio medico previsto dal secondo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) - cui (fra l'altro) spetta, ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della stessa legge, di accertare se l'invalido abbia perduto ogni capacità lavorativa o se l'Invalidità si sia aggravata al punto da risultare di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti, con il conseguente venir meno, in caso di esito positivo di tale indagine, del divieto di licenziamento - non ha funzione di arbitrato obbligatorio; detta attività culmina, invece, in un atto amministrativo caratterizzato da mera discrezionalità tecnica ed espressivo di un giudizio, la cui esattezza, a seguito dell'iniziativa del datore di lavoro o del lavoratore, può essere verificata dal giudice ordinario, anche mediante l'esperimento di una consulenza tecnica. (V 3348/82, mass n 421330).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)