diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7271 del 01/06/2000 (Rv. 537117 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Vendita del fondo - Assenza di coltivatori diretti sul medesimo - Prova relativa - Onere del retraente - Ammissione del convenuto - Efficacia probatoria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537117-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione e riscatto di fondi rustici, il presupposto dell'assenza di coltivatori diretti sul fondo in riscatto può ritenersi dimostrato, allorquando non sia provato dal retraente in ottemperanza all'onere su di lui incombente, soltanto se esso risulti ammesso dal convenuto espressamente, ovvero implicitamente, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la contestazione del presupposto medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)