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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3404 del 06/02/2019 (Rv. 652522 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Dichiarazione - Credito d'imposta - Mancato esercizio del potere impositivo nel termine di decadenza - Consolidamento del credito - Esclusione - Tutela del contribuente - Modalità.
Stato
decisa il 2019-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652522-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

Il credito d'imposta esposto dal contribuente nella propria dichiarazione non si consolida con lo spirare del termine previsto per il controllo della stessa o qualora l'amministrazione sia decaduta dal potere di accertamento e rettifica ex all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che detti termini di decadenza operano solo con riferimento alla pretesa erariale e non anche rispetto al potere del Fisco di contestare il credito fatto valere dal contribuente, senza che ciò violi il diritto di difesa di quest'ultimo, il quale può impugnare in sede giurisdizionale il silenzio dell'amministrazione che non dia seguito all'istanza di rimborso, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento del proprio credito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)