Sez. L, Sentenza n. 3706 del 14/04/1987 (Rv. 452648 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - SOVRAINTENDENTE AL LAVORO ALTRUI - NOZIONE - DIRIGENTE, CONTROLLORE O SORVEGLIANTE DI FASI, MOMENTI OD EPISODI DEL PROCESSO PRODUTTIVO STACCATI DALL'ESECUZIONE MATERIALE DI ESSO - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - SOVRAINTENDENTE AL LAVORO ALTRUI - NOZIONE - DIRIGENTE, CONTROLLORE O SORVEGLIANTE DI FASI, MOMENTI OD EPISODI DEL PROCESSO PRODUTTIVO STACCATI DALL'ESECUZIONE MATERIALE DI ESSO - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 4 n. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, deve considerarsi sovraintendente al lavoro altrui - ai fini dello assoggettamento all'Obbligo assicurativo antinfortunistico - colui che, esperto in determinati lavori manuali, è stato specificamente preposto dall'imprenditore a guidare, in modo diretto e continuo, quei lavori, e cioè a dirigere da vicino l'esecuzione materiale dei lavori stessi, affidati a lavoratori a lui sottoposti, con poteri di controllo e di sorveglianza sotto l'aspetto tecnico mediante istruzioni, correzioni, modifiche ed anche, se necessario, diretto intervento sostitutivo, con conseguente esposizione all'identica situazione di pericolo dei suoi sottoposti; è, invece, escluso dalla tutela assicurativa chi diriga, controlli e sorvegli fasi, momenti od episodi del processo produttivo che siano anteriori o posteriori, o comunque staccati dall'esecuzione materiale vera e propria del processo produttivo. (V 3641/83, mass n 428529; (V 880/82, mass n 418730; (V 4572/81, mass n 415286).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)