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Sez. 3, Sentenza n. 15973 del 04/03/2020 Cc. (dep. 27/05/2020) Rv. 280796 - 01

SPORT | Misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione all'autorità di polizia - Convalida – Termini a difesa - Inosservanza – Conseguenze - Preventivo esercizio diritto di difesa - Illegittimità del provvedimento di convalida – Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280796-01

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In tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie; tuttavia, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato che il ricorrente, il quale prima della convalida aveva fatto pervenire note scritte alla cognizione del giudice, non aveva allegato il concreto pregiudizio derivato dall'inosservanza del termine, con conseguente inammissibilità del ricorso).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)