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Sez. U, Sentenza n. 7220 del 07/08/1996 (Rv. 499006 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ISTITUZIONI LOCALI - MODIFICAZIONI DELLE STRUTTURE DELL'ENTE - IN GENERE | Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco - Derivazione da due enti diversi - Natura -Ente privato - Controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499006-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ISTITUZIONI LOCALI - MODIFICAZIONI DELLE STRUTTURE DELL'ENTE - IN GENERE

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge n. 6972 del 1890 sulle istituzioni di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non prevede che queste istituzioni, ove regionali ed infraregionali, possano avere e conservare la qualità di enti privati (anziché pubblici) - ed in assenza di esperimento della procedura amministrativa di privatizzazione (nell'ipotesi, disciplinata dalla legge Regione Lombardia n. 21 del 1990), la natura pubblica o privata di una delle predette istituzioni deve essere accertata, di volta in volta, dall'autorità' giudiziaria adita, facendo ricorso ai criteri di distinzione tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza, indipendentemente dalle denominazioni assunte dagli enti e dalla stessa volontà dei loro organi direttivi e senza che assumano rilievo decisivo le finalità sociali perseguite dall'organismo. Pertanto, agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi - trattandosi di soggetto, derivante dalla fusione di una casa di ricovero per vecchi poveri fondata nel 1549 da una famiglia nobile locale e da altra società di beneficenza di origine privata, dotato di propria autonomia funzionale (in quanto retto da un consiglio di amministrazione, che nomina il Presidente nel proprio seno, e da periodiche assemblee dei soci, le quali danno direttive sull'attività da svolgere ed approvano l'operato del Consiglio, e dotato di un regolamento e di un pianta organica disciplinanti il personale) - deve riconoscersi natura giuridica privata, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 27/03/1990 num. 21, DPR 15/01/1972 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)