Sez. 6, Sentenza n. 433 del 20/09/2002 Cc. (dep. 09/01/2003) Rv. 223593 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Competizioni sportive - Prescrizioni di cui all'art.8 della legge n. 401 del 1989 - Natura atipica di misura di prevenzione - Applicabilità in sede di patteggiamento - Motivazione sulla pericolosità del destinatario della misura - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Le prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (art.8 L. 13 dicembre 1989, n.401) hanno natura, sia pure atipica, di misura di prevenzione che può essere applicata dal giudice in sede di patteggiamento - indipendentemente dal fatto che abbiano formato oggetto di accordo tra le parti - purché a tale decisione si accompagni una, sia pur sintetica, motivazione in ordine alla pericolosità in concreto della persona destinataria della misura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)