Sez. 4, Sentenza n. 18169 del 23/04/2025 Ud. (dep. 14/05/2025) Rv. 288004-01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Contratto di appalto - Responsabilità del committente - Difetto di diligenza nella scelta dell'impresa - Specifica motivazione da parte del giudice - Necessità - Sussistenza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di infortuni sul lavoro, il committente, nel caso in cui i lavori siano svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, rimane obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, anche se non si ingerisce nella loro esecuzione, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell'avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell'impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice.
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 90 com. 9 lett. A, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)