Sez. 4 - , Sentenza n. 37761 del 20/03/2019 Ud. (dep. 12/09/2019) Rv. 277008 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Contratto di appalto – Responsabilità del committente - Difetto di diligenza nella scelta dell'impresa – Specifica motivazione da parte del giudice - Necessità - Sussistenza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell'avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell'impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 90 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)