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Sez. 2, Sentenza n. 3872 del 18/04/1987 (Rv. 452735 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO - IRREVERSIBILE UTILIZZAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEL BENE NELLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEL PRIVATO - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452735-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO - IRREVERSIBILE UTILIZZAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEL BENE NELLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEL PRIVATO - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE.*

"il diritto di proprietà del privato, sul bene illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione, non si estingue, con correlativa acquisizione a titolo originario in capo all'occupante, per effetto dell'irreversibile utilizzazione del bene medesimo nella realizzazione di opera pubblica (sempre che non si tratti di opera appartenente al Demanio cosiddetto necessario e quindi insuscettibile di dominio privato), ma permane, così come si protrae la situazione di lesione del diritto stesso, fino a quando il suo titolare, chiedendo a titolo risarcitorio il valore integrale dell'immobile, non esprima la volontà di abbandonare il diritto di proprietà del suolo in favore dell'occupante. Ne consegue che tale Azione risarcitoria, discendendo da una lesione della proprietà in atto al momento della sua proposizione, non è soggetta a prescrizione in relazione al tempo decorso dalla data del verificarsi di quella irreversibile utilizzazione". (V 3629/86, mass n 446537; (V 3201/86, mass n 446207; (V 5597/85, mass n 442790; (V 6070/85, mass n 443204; (V S.U. 1464/83, mass n 426292, in senso contrario).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)