Sez. 1, Sentenza n. 7210 del 11/07/1990 (Rv. 468206 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - COSIDDETTA ESPROPRIAZIONE SOSTANZIALE - PRESCRIZIONE DECENNALE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - COSIDDETTA ESPROPRIAZIONE SOSTANZIALE - PRESCRIZIONE DECENNALE.*
In tema di espropriazione per pubblica utilità ed in presenza della così detta espropriazione sostanziale, poiché l'acquisto da parte della pubblica amministrazione del bene privato avviene come conseguenza della effettiva realizzazione dell'opera dichiarata di pubblica utilità e non del mero spossessamento del privato espropriato, questi è titolare di un diritto personale, nei confronti della pubblica amministrazione, ad una somma di denaro che rappresenta il valore venale del bene perduto nel momento in cui questo, ultimata l'opera stessa, ne è divenuto parte integrante. Tale diritto, insensibile alle successive vicende del bene - della cui proprietà si è ormai verificato l'acquisto in capo alla pubblica amministrazione - ed implicante anche quello alla rivalutazione della somma suddetta, per l'eventuale diminuzione del potere di acquisto della moneta, si prescrive, come qualsiasi altro diritto personale di credito, nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., restando estraneo alla fattispecie risarcitoria che sia eventualmente ravvisabile, con riferimento alla fase anteriore all'acquisizione della proprietà da parte della pubblica amministrazione, cioè con riguardo al periodo in cui questa, avendo illegittimamente spossessato il privato, resta obbligata - fino al momento della realizzazione della opera, che determina la detta acquisizione -, a risarcirgli il danno cagionato con tale comportamento nel termine di prescrizione quinquennale. (V 6125/88, mass n 460526; (V 3940/88, mass n 459115; (V 6755/87, mass n 454961; (V 3872/87, mass n 452735).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)