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Sez. L, Sentenza n. 6300 del 23/11/1988 (Rv. 460638 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NULLITÀ PER INOSSERVANZA DELL'ART. 7 ST. LAVORATORI - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN GIUDIZIO PROMOSSO PER VIOLAZIONE DI UNA NORMA DIVERSA - DIVIETO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460638-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NULLITÀ PER INOSSERVANZA DELL'ART. 7 ST. LAVORATORI - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN GIUDIZIO PROMOSSO PER VIOLAZIONE DI UNA NORMA DIVERSA - DIVIETO - FATTISPECIE.*

Il giudice di appello, e, a maggior ragione, quello di legittimità, non possono rilevare di ufficio la nullità del licenziamento per inosservanza dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 1982, ove il licenziamento stesso sia stato dal lavoratore impugnato per violazione di una norma diversa (nella specie, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, sulla tutela delle lavoratrici madri). (V 5264/87, mass n 453841; (V 9150/86; (V 5701/85, mass n 442889; (V 1965/85, mass n 439871).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)