Sez. 5, Sentenza n. 10085 del 25/06/2003 (Rv. 564553 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Lavoro dirigenziale - Somme percepite a titolo risarcitorio da lucro cessante per ingiustificato licenziamento - Reddito imponibile - Configurabilità - Limiti - Modifiche apportate all'art. 16 d.P.R. n. 917 dall'art. 32 D.L. n. 41 del 1995 - Mancata rilevanza - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposte dirette e nell'ipotesi di tassazione separata delle indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni al dirigente di azienda per ingiustificato licenziamento derivanti da lucro cessante, le modifiche apportate all'art. 16 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall'art. 32 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85, non presentano alcun carattere innovativo sull'imponibilità delle suddette indennità, sia perché esse non investono l'"an" della prestazione patrimoniale coattiva, ma solo la quantità del contenuto dell'imposta, cioè l'aliquota specifica prevista per l'imposizione separata, sia perché esse indicano in seno alla lett. a) dell'art. 16 citato, come oggetto di tassazione separata, fenomeni di specie del genere di proventi, indicati anch'essi come oggetto di tassazione separata alla lett. i) dello stesso articolo.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 32 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)