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Sez. 3, Sentenza n. 6888 del 11/08/1987 (Rv. 455085 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE PERSONALE ALLA PARTE NON COSTITUITA - ART. 141 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455085-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE PERSONALE ALLA PARTE NON COSTITUITA - ART. 141 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

L'art. 125, terzo comma, disp. Att. Cod. proc. civ., allorché stabilisce che l'atto di riassunzione della causa va notificato personalmente alla parte non costituita (e non al procuratore), si riferisce alle norme in genere sulla notificazione e, quindi, anche all'art. 141 cod. proc. civ. che prevede, nel caso di elezione di domicilio, la notificazione alla parte presso il domiciliatario e che costituisce uno dei modi, in concorrenza con gli altri indicati dagli artt. 138 e 139 cod. proc. civ., in cui la notificazione può essere compiuta. (Conf 5785/84, mass n 437459; (Conf 3673/79, mass n 400087; (Conf 1713/77, mass n 385426).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)