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Sez. 3, Sentenza n. 182 del 13/01/1982 (Rv. 417872 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - RAPPORTO PROCESSUALE AVENTE AD OGGETTO UN'OBBLIGAZIONE SOLIDALE - SCINDIBILITÀ - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DI UNO SOLO DEGLI OBBLIGATI IN SOLIDO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417872-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - RAPPORTO PROCESSUALE AVENTE AD OGGETTO UN'OBBLIGAZIONE SOLIDALE - SCINDIBILITÀ - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DI UNO SOLO DEGLI OBBLIGATI IN SOLIDO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - ESCLUSIONE.*

Poiché l'obbligazione solidale, pur avendo per oggetto una medesima prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi, il rapporto processuale avente ad oggetto una siffatta obbligazione è scindibile e, di conseguenza, qualora la sentenza sia stata impugnata soltanto da uno degli obbligati in solido, essa passa in giudicato nei riguardi dell'altro, senza che il giudice d'appello abbia l'Obbligo di fare integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.. (V 6414/79, mass n 403145).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)