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Sez. L, Sentenza n. 13025 del 23/10/2001 (Rv. 549815 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Divieto di cumulo con gli interessi ex art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991 - Oggetto della disposizione - Natura della prestazione - Rilevanza - Qualità del soggetto erogatore di ente gestore di forme di previdenza obbligatoria - Ininfluenza - Conseguenze - Applicabilità del divieto all'indennità di buonuscita corrisposta dall'OPAFS - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549815-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Ai fini del divieto del cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria previsto dall'art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991, deve darsi rilevanza alla natura e all'oggetto della prestazione, posto che la citata disposizione fu emanata per contenere gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (che aveva equiparato i crediti previdenziali a quelli retributivi ai fini delle conseguenze del ritardo nell'adempimento) e che, pertanto, considerata tale "ratio legis", il riferimento alle "prestazioni dovute" deve essere limitato alle sole prestazioni di carattere previdenziale cui è tenuto l'ente debitore, senza che possa darsi rilievo alla qualità di quest'ultimo di "ente gestore di forme di previdenza obbligatoria"; conseguentemente, con riferimento all'indennità di buonuscita corrisposta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che ha natura retributiva e non previdenziale, deve escludersi l'applicabilità del suddetto divieto anche per i dipendenti che abbiano ricevuto tale indennità dalla soppressa OPAFS (Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato), rispetto ai quali, oltretutto, susciterebbe seri dubbi di costituzionalità una diversità di trattamento rispetto ai creditori per cui la medesima indennità venga posta a carico delle Ferrovie dello Stato, dopo l'estinzione dell'OPAFS, a decorrere dal giugno 1994 (art. 1, comma quarantatreesimo, legge n. 537 del 1993).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)