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Sez. U, Sentenza n. 9827 del 02/10/1993 (Rv. 483865 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - In genere | Dipendente cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - Indennità di buonuscita - Corresponsione da parte dell'O.P.A.F.S. - Controversie - Natura - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483865-01

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - In genere

La controversia avente ad oggetto la buonuscita corrisposta dall'O.P.A.F.S. (Opera di Previdenza ed Assistenza per i Ferrovieri dello Stato) a dipendente cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, che ha trasformato l'Azienda Autonoma in Ente delle Ferrovie dello Stato, rendendo privato - da pubblico che era - il rapporto di lavoro dei ferrovieri, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (ed alla competenza del Pretore, in funzione di giudice del lavoro, determinando ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ.), tenuto conto che detta controversia, ancorché in essa si discuta della computabilità (nella base di calcolo della buonuscita) dell'indennità integrativa speciale, ha natura previdenziale e che l'art. 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (relativo alla giurisdizione della Corte dei Conti sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'O.P.A.F.S. in materia di prestazioni obbligatorie) è stato abrogato dall'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75 (affermativo della giurisdizione del T.A.R. sulle controversie in materia d'indennità di buonuscita e di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome), senza che la successiva privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri che ha (nei confronti dei medesimi) reso inapplicabile quest'ultima norma, abbia fatto rivivere la citata disposizione dell'art. 44 della legge n. 829 del 1973, la cui applicabilità non è sostenibile neppure alla stregua della norma transitoria dettata dall'art. 21, ultimo comma, della citata legge n. 210 del 1985.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 444, Legge 14/12/1973 num. 829 art. 44 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)