Sez. U, Sentenza n. 1175 del 13/11/2000 (Rv. 541597 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Art. 131 del R.D. n. 1165 del 1938 - Applicabilità - Controversie indicate nella norma - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Commissioni di vigilanza - Questione della soppressione delle competenze contenziose - Irrilevanza ai fini della giurisdizione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Ai sensi dell'art. 131 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nelle cooperative per la costruzione di alloggi economici e popolari, è devoluta al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie attinenti alla prenotazione ed all'assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio, od aspirante socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto attinenti a rapporti sociali; ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione non rileva stabilire se permanga, pur a seguito del D.Lgs. n. 112 del 1998, la competenza contenziosa delle commissioni di vigilanza, essendo la giurisdizione attribuita al giudice amministrativo "ratione materiae" e rilevando la questione della necessità della preventiva pronuncia delle commissioni per adire il giudice amministrativo solo sulla proponibilità dell'azione davanti a questi e non sulla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 53 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)