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Sez. U, Ordinanza n. 12083 del 23/05/2006 (Rv. 589154 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cooperativa in tema di edilizia economica popolare - R.d. n.1165 del 1938 e successive modificazioni - Controversie - Criteri ordinari di riparto della giurisdizione - Applicabilità - Distinzione tra la fase pubblicistica e la fase privatistica - Conseguenze - Rapporti tra socio ed ente - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589154-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di società cooperative edilizie soggette all'applicazione del T.U. sull'edilizia economica e popolare (r.d. 28 aprile 1938, n.1165), il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo soggiace alle comuni regole correlate alla natura giuridica della posizione fatta valere in giudizio. In particolare, tenuta distinta la prima fase di natura pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo - da quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto con l'ente - rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto (nella fattispecie, in applicazione di questo principio, è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario in una causa in cui si chiedeva l'annullamento di una delibera del consiglio di amministrazione che aveva rigettato la domanda di subentro dell'erede nella posizione del socio defunto).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)