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Sez. U, Ordinanza n. 12082 del 23/05/2006 (Rv. 589153 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cooperativa in tema di edilizia economica popolare - R.d. n.1165 del 1938 e successive modificazioni - Controversie - Criteri ordinari di riparto della giurisdizione - Applicabilità - Distinzione tra la fase pubblicistica e la fase privatistica - Conseguenze - Rapporti tra socio ed ente - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589153-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di società cooperative edilizie soggette all'applicazione del T.U. sull'edilizia economica e popolare (r.d. 28 aprile 1938, n.1165), il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo soggiace alle comuni regole correlate alla natura giuridica della posizione fatta valere in giudizio. In particolare, tenuta distinta la prima fase di natura pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo - da quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto con l'ente - rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto (nella fattispecie, in applicazione di questo principio, è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario in una causa in cui si chiedeva l'annullamento di delibere del consiglio di amministrazione che avevano dichiarato la decadenza del socio).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)