Sez. 4, Sentenza n. 1292 del 17/10/2014 Ud. (dep. 13/01/2015) Rv. 261770 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Quantità massima detenibile - Reintroduzione ad opera del D.L. n. 36 del 2014 - Effetti - Ingente quantità - Verifica - Rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo detenibile - Persistente validità - Sussistenza.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma primo bis, dell'art. 75, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 com. 1 n. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/05/2014 num. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)