Sez. 4, Sentenza n. 49619 del 12/10/2016 Ud. (dep. 23/11/2016) Rv. 268624 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Quantità massima detenibile - Reintroduzione ad opera del D.L. n. 36 del 2014 - Effetti - Ingente quantità - Verifica - Rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo detenibile - Persistente validità - Flessibilità dei criteri in caso di superamento del valore soglia - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma primo bis, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, da ritenersi "flessibili", soprattutto nel caso di superamento del valore soglia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante relativamente al trasporto e detenzione di un quantitativo di 30 chilogrammi di marijuana, corrispondente a circa 76.949 dosi medie giornaliere).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, Legge 16/05/2014 num. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)