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Sez. 6, Sentenza n. 6331 del 04/02/2015 Ud. (dep. 12/02/2015) Rv. 262345 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Quantità massima detenibile - Reintroduzione ad opera del D.L. n. 36 del 2014 - Effetti - Ingente quantità - Verifica - Rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo detenibile - Persistente validità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262345-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma primo bis, dell'art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 com. 1 n. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)