Sez. 2, Sentenza n. 1006 del 30/01/1992 (Rv. 475508 - 01)
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno emergente e lucro cessante | Contratto preliminare avente ad oggetto un immobile - Inadempimento da parte del promittente venditore - Risarcimento del danno spettante al promittente compratore - Lavoro cessante - Determinazione - Criteri.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno emergente e lucro cessante
Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, in caso di mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita per fatto imputabile al promittente venditore, deve comprendere la perdita subita ed il lucro cessante, consistente quest'ultimo, quando il contratto ha per oggetto un immobile, nel mancato incremento dovuto al fatto che il bene non è entrato nel patrimonio del compratore e che si concretizza nella differenza tra l'attuale valore commerciale del bene ed il prezzo pattuito. Nella liquidazione del lucro cessante si deve altresì tener conto se il prezzo sia stato o non, in tutto o in parte, corrisposto, e della utilizzazione che il promissario acquirente abbia fatto del prezzo non versato al venditore, facendo riferimento, in difetto di prova di un diverso impiego, a criteri presuntivi rimessi al prudente apprezzamento del giudice del merito, quali, ad esempio, gli interessi bancari correnti, ovvero al vantaggio economico derivante dalla mancata assunzione di mutui con i relativi oneri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)