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Sez. 2, Sentenza n. 5036 del 21/07/1983 (Rv. 429904 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - DISPOSIZIONI EX ART. 6 DELLA LEGGE ANTISISMICA N. 1684 DEL 1962 CONCERNENTE LA MAGGIOR DISTANZA DI METRI OTTO PER IL CASO DI INTERVALLO DI ISOLAMENTO NON SOTTRATTO AL PUBBLICO TRANSITO - CARATTERE INTEGRATIVO DEL CODICE CIVILE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429904-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - DISPOSIZIONI EX ART. 6 DELLA LEGGE ANTISISMICA N. 1684 DEL 1962 CONCERNENTE LA MAGGIOR DISTANZA DI METRI OTTO PER IL CASO DI INTERVALLO DI ISOLAMENTO NON SOTTRATTO AL PUBBLICO TRANSITO - CARATTERE INTEGRATIVO DEL CODICE CIVILE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*

Le Disposizioni della legge antisismica 25 novembre 1962 n. 1684 sulle distanze tra fabbricati hanno carattere integrativo di quelle dettate dagli artt. 873 e seguenti cod. civ. anche per quanto riguarda la maggior distanza di metri otto (invece che di metri sei) prevista nel caso che l'intervallo d'isolamento tra due edifici non sia sottratto al pubblico transito mediante chiusura (art. 6, quarto comma, della legge citata), sicché la violazione di tale ultima norma, come ogni altra violazione delle norme sulle distanze integrative del codice civile, comporta il diritto a chiedere la riduzione in pristino, con il conseguente ordine di demolizione della parte di fabbricato realizzata a distanza minore di quella suddetta. (V 2335/81, mass n 413078; (V 2643/80, mass n 406385; (V 257/76, mass n 378917).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)