Sez. 3, Sentenza n. 5766 del 11/01/2005 Ud. (dep. 16/02/2005) Rv. 230848 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Violazione dell'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985 (attualmente art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004) - Realizzazione di un argine con deviazione delle acque di un fiume senza autorizzazione - Configurabilità - Applicazione del T.U. sulle acque pubbliche - Irrilevanza - Motivi.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di tutela delle zone di particolare interesse ambientale, è necessaria l'autorizzazione per effettuare un intervento in zone protette, salvo che esso sia di irrilevante entità e tale da non incidere neppure in astratto sull'ambiente. Pertanto, la realizzazione di un argine, con deviazione delle acque di un fiume, deve essere sottoposta al controllo di impatto ambientale, né è invocabile l'applicabilità dell'art. 58 del testo unico sulla disciplina delle acque pubbliche, il quale - a sua volta - consente ai privati di eseguire opere idrauliche a difesa della proprietà solo quando non sia in alcun modo alterato il regime dell'alveo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Regio Decr. 06/06/1904 num. 523 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)