Sez. 1, Sentenza n. 3517 del 14/04/1994 (Rv. 486188 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - Commissario giudiziale | Compenso - Liquidazione - Provvedimento relativo - Pronuncia con motivazione "apparente" - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - Commissario giudiziale
La concreta determinazione del compenso da liquidare al commissario giudiziale del concordato preventivo rientra nel potere discrezionale del Tribunale fallimentare, ma deve essere congruamente motivato, con indicazione dei criteri seguiti per la liquidazione, si da consentire il controllo sulla correttezza dell'uso dei quei poteri, con la conseguenza che, ove il provvedimento sia pronunciato con motivazione "apparente", detto vizio può essere denunziato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)