Sez. 2, Sentenza n. 1498 del 23/02/1999 (Rv. 523490 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso - Determinazione entro i limiti fissati dal D.M., ai sensi dell' art. 39 C.F. - Obbligo di motivazione sui criteri - Insussistenza - Conseguenze- Impugnazione del provvedimento ai sensi dell' art. 111, secondo comma, Costituzione - Motivazione apparente - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
È improponibile il ricorso ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Costituzione per motivazione apparente del provvedimento di liquidazione del compenso al commissario giudiziale, nominato in una procedura di concordato preventivo o amministrazione controllata, perché il decreto ministeriale applicabile, ai sensi dell'art. 39 legge fall., fissa soltanto il limite minimo e massimo, entro i quali la determinazione del giudice del merito è discrezionale, e quindi non sussiste l'obbligo di motivazione specifica sui criteri applicati.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)