Sez. 2, Sentenza n. 1028 del 10/02/1984 (Rv. 433199 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE NELLE CONTROVERSIE RIGUARDANTI LE PARTI COMUNI - LIMITI - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE NELLE CONTROVERSIE RIGUARDANTI LE PARTI COMUNI - LIMITI - ESCLUSIONE.*
I poteri dell'amministratore condominiale di rappresentare in giudizio il condominio non incontrano, dal lato passivo, limite alcuno nelle controversie riguardanti le parti comuni, in ordine alle quali egli ha istituzionalmente la rappresentanza del condominio in tutti i rapporti esterni. (alla stregua del principio di cui in massima, il S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto l'amministratore del condominio legittimato a resistere ad Azione di carattere reale concernente parti condominiali). (V 1337/83, mass n 426138; (V 4479/81, mass n 415186; (V 5769/78, mass n 395577).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)