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Sez. L, Sentenza n. 3822 del 22/06/1982 (Rv. 421790 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI SINGOLI BENI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421790-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI SINGOLI BENI - IRRILEVANZA.*

La fattispecie del trasferimento di azienda (art. 2112 cod. civ.) si realizza in ogni vicenda in cui, restando inalterata la struttura è l'unicità organica dell'azienda, ne muti invece il titolare, e, pertanto, non è configurabile nel caso di trasferimento di singoli beni costitutivi dell'azienda medesima. (V 2261/81, mass n 412997; (V 1921/81, mass n 412608).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)