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Sez. 3, Sentenza n. 6414 del 25/11/1982 (Rv. 424042 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - PLURALITÀ DI INADEMPIENZE - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424042-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - PLURALITÀ DI INADEMPIENZE - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITÀ - CRITERI.*

La valutazione globale delle inadempienze plurime compiute dallo affittuario di fondo rustico, ai fini della cessazione della proroga legale ex art. 4 lett. A) del d.l. lgt. 5 aprile 1945 n. 157, non può consistere in un mero accumulo indiscriminato ed acritico di esse, ma deve essere preceduta da un congruo apprezzamento della entità e del peso di ciascuna inadempienza in relazione alle circostanze in cui si sono verificate ed al contenuto del rapporto agrario, poiché solo a seguito di tale esame preliminare è possibile una valutazione globale consapevole e completa circa la maggiore o minore gravità della condotta inadempiente. (V 6738/81, mass n 417621; (V 1324/81, mass n 411928).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)