Sez. L, Sentenza n. 6738 del 19/12/1981 (Rv. 417621 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ESTREMI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ESTREMI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In tema di affitto di fondo rustico, l'inadempimento dello affittuario, per integrare causa di esclusione della proroga legale e di risoluzione del contratto, deve avere carattere di "gravità" ai sensi dell'art. 4 lett. A) del d.l. lgt. 5 aprile 1945 n. 157 e, quindi, deve presentare un'intensità maggiore rispetto a quella giustificativa della risoluzione ordinaria ex art. 1453 e segg. cod. civ.; detta gravità non può desumersi aprioristicamente dalla sola importanza in astratto dell'obbligazione violata, ma deve risultare da una valutazione specifica che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto, apprezzate non solo in ordine all'elemento obiettivo in cui si concreta l'inadempimento ma anche in ordine all'elemento soggettivo, che si sostanzia nell'effettiva volontà dell'affittuario di sottrarsi ingiustamente alla prestazione dovuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)