Sez. 5, Sentenza n. 32050 del 11/06/2014 Ud. (dep. 21/07/2014) Rv. 260496 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO | Truffa cosiddetta a consumazione prolungata - Nozione - Riconducibilità delle diverse rate dell'erogazione ad un unico comportamento fraudolento - Necessità - Compimento di ulteriore attività fraudolenta per l'erogazione delle rate successive alla prima - Conseguenze - Pluralità di reati - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO
La truffa cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, e che si consuma al momento della percezione dell'ultima rata di finanziamento, necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all'originario ed unico comportamento fraudolento, mentre quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva dichiarato la prescrizione escludendo l'ipotesi di truffa a consumazione prolungata con riferimento ad una vicenda in cui, dopo l'erogazione di una rata di finanziamento conseguita per effetto di una condotta fraudolenta, erano stati posti in essere ulteriori atti fraudolenti che, finalizzati ad ottenere il pagamento di altri ratei, non erano punibili per la sopravvenuta desistenza dell'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 bis, Cod. Pen. art. 640 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)