Sez. 1, Sentenza n. 1302 del 22/02/1990 (Rv. 465450 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE D'OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - IN MANCANZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - OPPOSIZIONE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - IMPROPONIBILITÀ - LIMITI - ORDINARIE REGOLE DI COMPETENZA - APPLICABILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE D'OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - IN MANCANZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - OPPOSIZIONE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - IMPROPONIBILITÀ - LIMITI - ORDINARIE REGOLE DI COMPETENZA - APPLICABILITÀ.*
Con riguardo a stima dell'indennità espropriativa, che risulti effettuata in Sede amministrativa, dopo l'irreversibile acquisizione del fondo occupato nella realizzazione dell'opera pubblica senza la pronuncia del decreto di espropriazione, deve essere affermata l'improponibilità dell'opposizione davanti alla Corte d'appello, di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, perché la tutela del privato resta affidata all'Azione di risarcimento del danno, per l'occupazione illegittima e la perdita del diritto di proprietà a seguito del fatto illecito dello occupante, e tale Azione esula dalla previsione della citata norma ed è soggetta alle ordinarie regole di Competenza (ferma restando la devoluzione a detta Corte d'appello, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, dell'opposizione avverso la Determinazione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima). (V 3940/88, mass n 459115; (V 3412/88, mass n 458778).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)