Sez. 5, Sentenza n. 1765 del 30/01/2004 (Rv. 569803 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Tributi doganali indebitamente versati - Azione di ripetizione - Prova del versamento degli importi - Produzione della bolletta doganale - Necessità - Esclusione - Valutazione del comportamento processuale dell'amministrazione, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Presupposti - Art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (richiamato dall'art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000) - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
L'azione giudiziale di ripetizione di tributi doganali indebitamente versati non richiede, quale condizione necessaria per l'accoglimento della domanda, la produzione della bolletta doganale di pagamento (che deve essere, invece, allegata all'istanza di rimborso in sede amministrativa, ex art. 91 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), con la conseguenza che la prova del versamento degli importi richiesti in restituzione può essere desunta dal giudice anche "aliunde", ivi compresa la possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.. Pertanto, qualora il contribuente asserisca di avere prodotto la bolletta doganale nella fase amministrativa, l'amministrazione finanziaria è tenuta, in base ai principi di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ., a prendere posizione su tale asserzione in modo non generico od immotivato, rendendo possibile, in difetto, la valutazione di tale comportamento processuale, ai sensi del citato art. 116 (mentre va esclusa l'applicabilità dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - secondo il quale, quando l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio alla loro acquisizione -, disposizione richiamata e rafforzata dall'art. 6, quarto comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sia perché tali norme concernono il procedimento amministrativo e non il processo ordinario di cognizione, sia in quanto presuppongono che i documenti siano già sicuramente in possesso dell'amministrazione, circostanza - nella fattispecie - oggetto di controversia tra le parti).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 91, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)