Sez. 6, Sentenza n. 46845 del 10/12/2007 Cc. (dep. 17/12/2007) Rv. 238328 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Individuazione del luogo di esecuzione della pena detentiva - Considerazione delle indicazioni provenienti dallo stesso interessato - Necessità - Ragione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della valutazione spettante alla Corte di appello in ordine alla domanda di consegna del cittadino italiano ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere esaminata la richiesta di esecuzione della pena in Italia, eventualmente formulata dal cittadino, in quanto nell'ipotesi di mandato d'arresto europeo emesso per finalità sia processuali che esecutive, l'individuazione del luogo di esecuzione della pena (in Italia, o nello Stato membro di emissione) è influenzata dalle indicazioni provenienti dallo stesso interessato. (Fattispecie in cui, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica di Romania nei confronti di un cittadino italiano condannato con sentenza definitiva, era stata disposta la consegna nonostante egli avesse espressamente formulato la richiesta di espiazione della pena in territorio italiano).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)