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Sez. 6, Sentenza n. 10544 del 06/03/2007 Cc. (dep. 12/03/2007) Rv. 235946 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato arresto europeo - Consegna per l'estero - Cittadino - Richiesta ai fini della esecuzione di una pena detentiva - Decisione della Corte d'appello favorevole alla consegna - Necessità di immediata pronuncia sulla eseguibilità della pena nello Stato - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235946-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di mandato di arresto europeo, l'art. 18, primo comma lett. r) della legge 22 aprile 2005 n. 69, secondo cui la corte d'appello rifiuta la consegna "se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte d'appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno", non impone sempre e comunque alla Corte d'appello una decisione di rifiuto della consegna del cittadino italiano sol che vi sia una richiesta di espiare la pena in Italia, ma attribuisce invece alla stessa un ambito di valutazione circa la concreta possibilità di espiazione della pena in Italia, sulla base delle norme internazionali vigenti. Se da un lato, nulla vieta che il procedimento finalizzato alla decisione sulla richiesta di consegna (art. 17) e il procedimento finalizzato alla definizione del luogo di espiazione della pena (art. 18, lett. "r") confluiscano in un'unica rapida procedura, è possibile, nel caso in cui non vi siano le condizioni per una trattazione unitaria, che la decisione in ordine al luogo di espiazione della pena possa essere rimandata alla fase tipica dell'esecuzione della pena. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale la Corte di appello aveva dichiarato sussistenti le condizioni per dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di un cittadino italiano, non provvedendo sull'istanza di quest'ultimo di espiare nello Stato la pena, poiché "la richiesta di espiare la pena in Italia attiene ad una fase successiva").

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)