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Sez. 1, Sentenza n. 957 del 26/01/1995 (Rv. 490009 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Convenuti in primo grado per risarcimento danni - Responsabilità solidale - Sussistenza - Cause in appello - Inscindibilità - Configurabilità - Esclusione - Condizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490009-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Non si configura l'inscindibilità delle cause in appello, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., quando in primo grado sia stata fatta valere la responsabilità solidale di più convenuti, ogniqualvolta sia possibile la separazione dei rapporti processuale, in modo che uno di essi possa utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei pretesi coobbligati, a nulla rilevando che la addotta responsabilità di uno di questi ultimi tragga origine, in ipotesi, da quella dell'altro. (Nella specie una società che effettuava trasmissioni televisive aveva chiesto la condanna in solido al risarcimento dei danni, per concorrenza sleale, di due altre società, lamentando l'utilizzazione della frequenza su cui essa operava, prima da parte di una delle convenute e poi da parte dell'altra, cessionaria dell'uso del ripetitore della prima. Dopo la condanna della prima convenuta e il rigetto della domanda nei confronti della seconda, la sentenza era stata appellata dall'attrice, in ordine al "quantum", solo nei confronti della prima. La S.C., sulla base dell'esposto principio, ha rigettato la censura relativa alla non integrità del contraddittorio nel secondo grado del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1294

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)