Sez. L, Sentenza n. 9567 del 13/09/1991 (Rv. 473832 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali tardive | In cause inscindibili - Contro una parte diversa dalla impugnante principale - Ammissibilità.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali tardive
Con riguardo a causa inscindibile (concetto che, in fase di impugnazione, comprende tanto l'ipotesi di litisconsorzio necessario originario, di diritto sostanziale o processuale, ricorrente quest'ultimo ove il giudice, ritenendo la causa comune al terzo, ne abbia ordinato l'intervento ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., quanto l'ipotesi di cause tra loro dipendenti, ossia tali che, essendo state, nel precedente grado, decise in un unico processo, debbano rimanere unite anche nella fase di gravame, in quanto la pronuncia sull'una si estenda, in via logica e necessaria, anche all'altra, ovvero ne formi il presupposto logico e giuridico imprescindibile), la parte contro cui sia stata proposta l'impugnazione principale è legittimata, a sua volta, a proporre l'impugnazione incidentale tardiva, di cui all'art. 334 cod. proc. civ., ancorché questa sia diretta contro una parte diversa da quella che ha esperito il gravame principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)