Sez. 1, Sentenza n. 1953 del 10/03/1997 Cc. (dep. 30/04/1997) Rv. 207430 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - SEQUESTRO | Legittimità del sequestro di cose individuate all'esito di perquisizione disposta dall'autorità giudiziaria ed eseguita dalla polizia giudiziaria - Condizioni - Fattispecie in tema di ipotizzato reato di violazione del divieto di associazioni di carattere militare.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - SEQUESTRO
Ai fini della legittimità del sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato, effettuato dalla polizia giudiziaria all'esito di perquisizione disposta dal Pubblico Ministero, non è richiesto che le cose anzidette siano preventivamente individuate, dovendosi al contrario ritenere sufficiente che alla loro individuazione possa pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione è stata disposta, sia alle nozioni normative di "corpo di reato" e "cosa pertinente al reato". (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata esclusa l'illegittimità del sequestro di varia documentazione afferente alla struttura ed alle attività della cosiddetta "Guardia nazionale padana", effettuato all'esito di perquisizione disposta dal Pubblico Ministero in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 14 febbraio 1948 n. 43, che prevede il divieto di associazioni di carattere militare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 252, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 252, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Decreto Legisl. 14/02/1948 num. 43 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)