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Sez. 6, Sentenza n. 23101 del 21/04/2004 Cc. (dep. 17/05/2004) Rv. 229958 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Riesame del decreto di perquisizione - Ammissibilità - Esclusione - Sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria - Convalida del P.M. - Requisiti essenziali - Conseguenze sulla ammissibilità del riesame.
Stato
decisa il 2004-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229958-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

Non è soggetto ad impugnazione il decreto di perquisizione del P.M. che rimetta alla discrezionalità degli organi di polizia la individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a riesame.(Fattispecie nella quale la Corte, rilevato che i provvedimenti in seguito adottati dal P.M. si risolvevano nell'ordine, rivolto alla polizia, di trattenere quanto fosse rilevante ai fini probatori, restituendo il rimanente, senza peraltro individuare i beni che presentassero una connessione probatoria col reato, ha ritenuto che il provvedimento di convalida del sequestro non fosse stato mai emanato e che la pronuncia del Tribunale del riesame aveva avuto ad oggetto, inammissibilmente, solo il decreto di perquisizione. Ha pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza del tribunale della libertà).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 252, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)