Sez. 6, Sentenza n. 31058 del 28/05/2004 Cc. (dep. 15/07/2004) Rv. 229470 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Ordinanza di custodia cautelare in carcere - Deposito - Ritardo - Nullità del provvedimento - Esclusione - Caducazione della misura - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI
Nessuna nullità o caducazione è comminata in conseguenza dell'omesso deposito in cancelleria, previsto dall'art. 293, comma terzo, cod. proc. pen., degli atti presentati dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di ordinanza di custodia cautelare; l'unico effetto che deriva da tale ritardo è riferibile al "dies a quo" del computo dei termini per proporre impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)