diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5616 del 12/05/1992 (Rv. 477188 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo gratuito | Debito altrui - Pagamento - Gratuità - Configurabilità - Condizione - Corrispettivo - Provenienza da un terzo - Pagamento - Gratuità - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477188-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo gratuito

Agli effetti dell'art. 64 legge fall., la gratuità del pagamento del debito altrui effettuato dal fallito sussiste ove si tratti di atto di disposizione del proprio patrimonio senza corrispettivo, tenendo conto che il corrispettivo per il disponente può provenire, escludendo la gratuità della disposizione patrimoniale, sia dal destinatario del pagamento, sia dal terzo (per es. il debitore liberato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)