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Sez. L, Sentenza n. 605 del 26/01/1979 (Rv. 396750 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - AUMENTO DEI MINIMI IN CONSEGUENZA DELLA STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO - ASSORBIMENTO DEI SUPERMINIMI INDIVIDUALMENTE PATTUITI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396750-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - AUMENTO DEI MINIMI IN CONSEGUENZA DELLA STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO - ASSORBIMENTO DEI SUPERMINIMI INDIVIDUALMENTE PATTUITI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*

In caso di aumento dei minimi retributivi a seguito di un nuovo contratto collettivo, la retribuzione spettante al lavoratore deve essere ricondotta al criterio globale del trattamento piu favorevole, con la conseguenza dell'assorbimento dei superminimi individualmente pattuiti ma non aventi natura di particolari compensi aggiuntivi speciali sostenuti da un proprio titolo, e non del loro cumulo con i nuovi minimi tabellari, restando nel potere dispositivo delle parti collettive apportarvi deroga con espressa e specifica statuizione contraria. (V 4121/75, mass n 378438; (V 645/75, mass n 373973).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)